Airces - Revisori contabili - Economia sociale - Cooperative - Collegi sindacali - Controlli


STATUTO

In questa pagina troverete la trascrizione dello statuto dell'associazione.


Per una consultazione off-line è anche possibile prelevarne una copia (comprensiva di un'introduzione nella quale vi sono alcune note relative all'associazione) mediante download.

 

AIRCES

Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale

Approvato dalla Assemblea Costitutiva il 9 Giugno 1995

Depositato all’Ufficio Registro Atti Privati di Bologna il 25 Luglio 1995

Modificato dall’Assemblea Generale degli Associati del 19 Giugno 1998 (in adeguamento al D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460) e dalle Assemblee dell'8 Aprile 2000, del 6 Aprile 2002 e dell'11 Giugno 2005



PREMESSA

 

AIRCES è un'Associazione Nazionale senza fini di lucro costituita a Bologna il 9 Giugno 1995 da un gruppo di revisori contabili, formatisi nel Movimento Cooperativo, a seguito dell’istituzione del Registro dei Revisori Contabili (1).

Fra gli scopi, il principale riguarda l’aggiornamento professionale di quanti sono interessati a ricoprire la carica di sindaco nell’ambito di società e strutture dell’Economia Sociale (2).

Conseguentemente l'attività di AIRCES, in sintesi, si esplica nella realizzazione di:

  • convegni, seminari, corsi, giornate di studio ed interventi formativi mirati, per sindaci e quadri amministrativi di imprese cooperative e strutture dell’Economia Sociale;
  • un flusso informativo sistematico verso gli associati per tenerli aggiornati sulla normativa di specifico interesse;
  • manuali e strumenti finalizzati all'armonizzazione delle procedure di revisione e di controllo, e all'omogeneizzazione delle tecniche e delle modalità di intervento da parte dei Sindaci nell’espletamento della loro funzione.

L’Associazione prevede due categorie di SOCI:

  • ORDINARI: revisori contabili iscritti al R.R.C. e professionisti che, ai sensi della normativa in vigore, possono essere nominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, quali, ad esempio: gli avvocati, i dottori e i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro ed i docenti universitari in materie economiche e giuridiche, che abbiano acquisito un’esperienza almeno triennale in Società cooperative o in altre strutture dell’Economia Sociale.
  • AGGREGATI: coloro che, pur non essendo iscritti nel R.R.C., abbiano acquisito una comprovata esperienza in campo amministrativo, fiscale e del controllo dei bilanci nell’ambito di strutture dell’Economia Sociale.

La quota associativa, per il 2002 è di € 50,00 per i Soci Ordinari e di € 25,00 per gli Aggregati. Per i nuovi soci è prevista una tassa di ammissione "una tantum"di € 25,00.

Rimini, 11 Giugno 2005

(1) Il Registro deiRevisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, è statoistituito, in attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 27 Gennaio 1992 n.88, con D.M. del 12 Aprile 1995 e pubblicato quale supplementostraordinario alla G.U. del 21/4/95 n. 31 bis 4^ Serie Speciale.

(2) Per Economia Socialesi intende l’insieme di quelle organizzazioni ed enti che operano nelmercato senza fini di lucro e con finalità sociali; nell’ambitodell’Unione Europea l’Economia Sociale comprende: le societàcooperative, le mutue, l’associazionismo e le fondazioni. Rientranoquindi nell’Economia Sociale anche le ONLUS e il c.d. Terzo Settore osettore Non Profit.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE

 

E’ costituitaun’associazione senza scopo di lucro, denominata AIRCES - ASSOCIAZIONEITALIANA REVISORI CONTABILI DELL’ECONOMIA SOCIALE.

 

ART. 2 - SEDE

 

L’Associazione ha sedein Bologna - Viale A. Moro, 16.

L’Assemblea potràistituire e sopprimere sedi secondarie, uffici decentrati dirappresentanza o di corrispondenza sul territorio nazionale.

 

ART. 3 - OGGETTO

 

L’AIRCES si propone iseguenti scopi:

a) contribuireall’aggiornamento professionale degli associati in tutte le disciplinee materie inerenti allo svolgimento degli incarichi di Sindaci Revisorie degli incarichi professionali di controllo indipendente sui bilancidelle strutture dell’Economia Sociale;

b) sviluppare tecnichedi revisione, allo scopo di facilitare un comune linguaggio ed unacomune metodologia inerenti le procedure, la documentazione e laformalizzazione nell’espletamento delle funzioni di Sindaco Revisore odi Revisore Indipendente;

c) promuovere eorganizzare direttamente o in collaborazione con altri Enti e Istituticorsi, seminari, giornate di studio e convegni finalizzati allaqualificazione ed aggiornamento degli associati e dei potenziali soci;

d) svolgere attività diricerca, predisporre e diffondere studi ed elaborazioni di dati, diesempi e di esperienze pratiche utilizzabili da Aziende ed Enti e daquanti interessati all’attività di controllo dei conti nell’ambitodell’Economia Sociale;

e) cooperare con gliorganismi professionali, con le Associazioni di Rappresentanza e Tuteladel Movimento Cooperativo e con altri Organismi ed Enti, convenzionatio meno, nella determinazione e nell’aggiornamento dei principicontabili e di revisione, e nella loro diffusione;

f) curare l’informazionedegli Associati attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti eregolamenti e di ogni altra notizia necessaria all’attività direvisione;

g) assumere larappresentanza degli associati nei confronti delle istituzionipubbliche e delle Associazioni (Nazionali, Regionali e Provinciali) ditutela e rappresentanza delle Cooperative aderenti, e delleorganizzazioni dell’Economia Sociale;

h) compiere ogni altraattività ritenuta utile e necessaria al conseguimento degli scopiindicati nel presente Statuto.

 

ART. 4 - DURATA

 

La duratadell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga oanticipato scioglimento.


TITOLO II - ASSOCIATI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

 

 

ART. 5 - ASSOCIATI

 

All’Associazione sonoammessi di diritto, quali SOCI ORDINARI, tutti i Revisori Contabiliiscritti al relativo Registro che abbiano operato per almeno 3 annicome dipendenti o collaboratori, consulenti o membri di Consiglio diAmministrazione o di Collegi Sindacali di Società Cooperative o distrutture dell’Economia Sociale.

Sono altresì ammessi quali SOCI ORDINARI iprofessionisti che, ai sensi della normativa in vigore, possono esserenominati membri di Collegio Sindacale, ancorché non iscritti alRegistro dei Revisori Contabili, quali, ad esempio: gli avvocati, idottori e i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro ed idocenti universitari in materie economiche e giuridiche.

 

 

ART. 6 - SOCIO AGGREGATO

 

Possono essere ammessialtresì all’Associazione con la qualifica di "SOCIO AGGREGATO" coloroche, pur non essendo iscritti nel RRC, abbiano acquisito una comprovataesperienza in campo amministrativo, fiscale e del controllo dei continell’ambito di strutture dell’Economia Sociale.

A titoloesemplificativo, si ritiene di poter ammettere in qualità di sociaggregati:

  • coloro i quali sono abilitatiall’esecuzione dell’attività ispettiva prevista dal DLCPS 1577/1947,con un’anzianità di almeno due anni di iscrizione all’apposito elencotenuto, per conto del competente Ministero, dalle Centrali CooperativeNazionali;
  • coloro i quali abbiano esercitato,per almeno due anni, l’attività di revisore professionista presso unasocietà di revisione convenzionata ai sensi dell’art. 15 della legge59/92 o l’attività di sindaco revisore in strutture dell’EconomiaSociale;
  • gli impiegati amministrativi, gliincaricati di liquidazioni (volontarie o coatte amministrative) disocietà cooperative, gli esperti e i cultori delle discipline contabiliche abbiano maturato, per attività di lavoro o di studio, unariconosciuta e comprovata esperienza in materia di analisi e controllodei bilancio per almeno tre anni, con particolare riferimento allestrutture dell’Economia Sociale;
  • coloro i quali stanno svolgendo ilperiodo di tirocinio per l’ammissione all’esame per l’iscrizione alRegistro dei Revisori Contabili, o sono iscritti nell’elenco allegatoal Registro o in attesa di iscrizione ai sensi dell’art.13 della Legge132/97.

I soci aggregati hannogli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo non poteresercitare in assemblea il diritto di voto, che spetta ai soli sociordinari.

Per la tutela dei propriinteressi, ai soci aggregati è garantito il diritto di intervento inassemblea e l’espressione di pareri di natura consultiva, nonché lanomina di alcuni membri del Consiglio Direttivo.

Le modalità per ilcoordinamento dell’attività dei Soci Aggregati saranno definite dalRegolamento Interno.

 

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

 

La qualità di associatodà diritto:

  • a partecipare a tutte le attivitàpromosse dall’AIRCES;
  • a partecipare alla vita associativa,esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate.

Gli associati sonotenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, deiRegolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagliorgani sociali;
  • ad espletare l’attività di sindacorevisore, in modo deontologicamente corretto, accettando di normaalmeno due incarichi disponibili in strutture dell’Economia Sociale;
  • al pagamento della quota sociale.

La quota sociale èintrasmissibile e non rivalutabile.

 

ART. 8 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

 

L’adesione avvienemediante presentazione di domanda scritta indirizzata al Presidente delConsiglio Direttivo con le seguenti indicazioni:

  • generalità complete, codice fiscale,titolo di studio, professione e recapito (compreso telefono, fax ede-mail);
  • per gli iscritti al Registro deiRevisori Contabili: la data del Decreto Ministeriale e gli estremidel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicato;
  • per gli altri professionisti previsti dall’art. 2397 del CodiceCivile: un documento attestante o comprovante il possesso dei requisitirichiesti dalle norme in vigore.
  • l’impegno a rispettare il presenteStatuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni degli Organi Sociali.

All’atto dellapresentazione della domanda dovrà essere versata la Tassa di Ammissione"una tantum" e la Quota Annua; la regolare presentazione della domandadi adesione determina immediatamente la qualifica di socio (nellarispettiva categoria) e dà diritto a partecipare a tutte le attivitàdell’AIRCES.

La domanda di adesione èsubordinata all’accoglimento della stessa da parte del Presidente esolo nei casi controversi dal Consiglio Direttivo, il quale delibera inmodo insindacabile entro 90 giorni; le eventuali reiezioni devonoessere motivate.

Per l’ammissione deiSoci Aggregati, la domanda dovrà essere avallata da almeno 1 socioordinario il quale fungerà da presentatore e da garante (onorabilità,professionalità, esperienza nelle strutture dell’Economia Sociale).

E’ esclusa l’adesionetemporanea all’Associazione sotto qualsiasi forma.


ART. 9 - RECESSO E ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

 

La qualità di Associatosi perde per "dimissioni volontarie", "decadenza", "esclusione" e"decesso":

  • le "dimissioni" motivate devonoessere presentate per iscritto;
  • la "decadenza" si ha allorchél’associato sia stato cancellato o sospeso dal Registro dei RevisoriContabili, o non abbia rinnovato l’adesione entro 90 giorni dall’iniziodell’esercizio;
  • l’"esclusione" sarà comunicataall’associato che non osservi il presente statuto, i regolamenti e ledisposizioni degli organi sociali, o per indegnità o per graviinadempienze, quali mancato rispetto delle norme di legge edeontologiche.

La decadenza saràaccertata dal Presidente e l’esclusione sarà deliberata dal ConsiglioDirettivo, per propria iniziativa ovvero su proposta motivata anche diun singolo associato, e sarà notificata a mezzo lettera raccomandata ofax.

I soci decaduti permorosità potranno essere riammessi, dietro presentazione di una nuovadomanda e il versamento di una nuova "tassa di ammissione".

Contro i provvedimentidisciplinari presi dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro 30giorni dalla loro comunicazione al Collegio dei Probiviri, e, insecondo grado alla prima Assemblea che sarà convocata. Il ricorso nonha effetto sospensivo.

Lo stesso ConsiglioDirettivo prende atto formalmente della comunicazione di dimissioni edi decadenza. Gli associati dimessi, decaduti o esclusi non hanno alcundiritto sul patrimonio dell’Associazione, non possono pretendere ilrimborso dei contributi versati o l’abbuono di quelli dovuti perl’esercizio in corso.

 

ART. 10 - DELEGAZIONI DISTRETTUALI

 

Allo scopo di facilitarei rapporti tra i soci, l’AIRCES si articola in DELEGAZIONI DISTRETTUALIcorrispondenti di norma alle Procure della Repubblica (o Province).

L’istituzione delleDELEGAZIONI DISTRETTUALI è deliberata dal Consiglio Direttivo, allorchésia raggiunto nell’area un numero significativo di associati ordinarianagraficamente residenti nell’area, tale da giustificarne lacostituzione. Dietro esplicita richiesta, un associato può essereassegnato ad altra Delegazione a fronte di giustificati motivi. Esseassumono la denominazione di "AIRCES Delegazione Distrettuale di........" e possono svolgere anche attività e iniziative autonome,sempre se ispirate ai fini perseguiti dall’Associazione epreventivamente autorizzate dalla Presidenza.

Ogni Delegazione nominafra i propri associati un Coordinatore, quale referente - portavoce,che assicura il collegamento con la Presidenza e il Consiglio Direttivoed è responsabile del funzionamento della Delegazione.

Le DelegazioniDistrettuali potranno avere dimensione più ampia, a livello di Corted’Appello (o Regione) qualora il numero degli associati non sia moltoelevato.

Sarà compito delConsiglio Direttivo redigere uno specifico Regolamento per ilfunzionamento delle Delegazioni Distrettuali da sottoporreall’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati allorché sarannoistituite almeno 12 Delegazioni.

 

TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

 

Sono organidell’Associazione:

  • Assemblea Nazionale dei Delegati;
  • Assemblea Generale degli Associati;
  • Consiglio Direttivo (Nazionale);
  • Collegio dei Sindaci Revisori;
  • Collegio dei Probiviri.

 

ART. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

 

L’Assemblea Nazionaledei Delegati è composta dai rappresentanti degli associati nel"territorio" eletti ogni 3 anni dall'Assemblea degli associati diciascuna Delegazione nel numero di 1 delegato ogni 15 associati ofrazione di 15 non inferiore a 8, secondo le modalità definite dalConsiglio Direttivo.

L’Assemblea Nazionaledei Delegati dovrà essere convocata almeno una volta l’anno, entro ilmese di Giugno; essa si riunisce a seguito di convocazione, deliberatadal Consiglio Direttivo, mediante lettera o fax da inviarsi a tutti iDelegati con congruo anticipo.

L’avviso di convocazionedeve sempre contenere l’ordine del giorno delle materie da trattare, illuogo, la data e l’ora della riunione, sia per la prima che la secondaconvocazione.

L’Assemblea è presiedutadal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, da un Vicepresidenteo da un Consigliere designato dagli intervenuti.

Le funzioni diSegretario dell’Assemblea vengono svolte da persona, anche non socia,nominata dal Presidente dell’Assemblea.

Per la validità dellacostituzione dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria lapresenza della maggioranza dei Delegati; in seconda convocazione,purché in ora diversa, la costituzione è valida qualunque sia il numerodei Delegati intervenuti.

Per deliberarevalidamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza deidelegati intervenuti; l’elezione alle cariche sociali avviene con votoa maggioranza relativa.

Ogni delegato ha dirittoad un voto.

Sono di esclusivacompetenza dell’Assemblea Nazionale dei Delegati:

a) l’elezione delConsiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;

b) le deliberazionisull’indirizzo generale dell’associazione e gli ordini del giorno omozioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno undecimo dei Delegati;

c) le deliberazioni inmerito al Bilancio Preventivo ed al Rendiconto Economico-Finanziarioannuale;

d) le deliberazionidefinitive in merito alla decadenza ed esclusione dei soci, e allesanzioni disciplinari in genere.

Le deliberazionidell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidentee dal Segretario dell'Assemblea.

Presso la sededell’Associazione sono conservati i libri dei verbali delle Assemblee edegli Organi Sociali, e i Rendiconti Economico-Finanziari annuali e iBilanci Preventivi approvati dall’Assemblea.

 

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

 

A fronte di particolarisituazioni che richiedono una tempestiva informazione ed un attivocoinvolgimento degli associati, il Consiglio Direttivo può indirel’Assemblea Generale degli Associati, ovvero convocare tutti gliassociati in regola con le quote sociali, a prescindere dalla residenzageografica.

La convocazionedell’Assemblea Generale degli Associati è obbligatoria per deliberarele modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. Inquesti ultimi casi l’Assemblea è validamente costituita in primaconvocazione qualora siano presenti almeno due terzi degli associati edin seconda convocazione, purché in ora diversa, qualunque sia il numerodegli Associati presenti, e delibera sempre con la maggioranza deitre/quinti dei presenti.

La convocazione deveeffettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo,la data e l’ora della prima e della seconda convocazione da inviare perlettera o fax al domicilio degli Associati.

Il Consiglio Direttivopotrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoriasopraindicata, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta ameglio diffondere fra gli Associati l’avviso di convocazionedell’Assemblea.

L’Assemblea Generaledegli Associati, così come l’Assemblea Nazionale dei Delegati, puòessere convocata, altresì, qualora ne sia fatta richiesta per iscritto,con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei SindaciRevisori o da almeno un decimo degli aventi diritto (Associati oDelegati).


ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO (NAZIONALE)

 

Il Consiglio Direttivo ècomposto da 7 a 19 membri scelti fra gli associati "ordinari" e fino a4 scelti fra gli "aggregati", e viene eletto dall’Assemblea deiDelegati.

Il Consiglio Direttivoelegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti, ilSegretario Generale ed il Tesoriere, e l’eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivodura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. IlConsiglio Direttivo, qualora vengano a mancare uno o più dei proprimembri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile e laloro nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Se per qualsiasi ragioneil numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduce a solicinque membri, l’intero Consiglio Direttivo decade e si deve procederealla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo èconvocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovverosu richiesta di tre dei propri membri.

Per la validità delleriunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri incarica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei votidei presenti.

Le deliberazioni delConsiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dalPresidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo èmunito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinariadell’Associazione.

Il Consiglio Direttivoviene istituzionalmente delegato alla nomina dei membri delleCommissioni che si rendesse opportuno o necessario costituire.

Il Consiglio Direttivopredispone il Bilancio Preventivo ed il RendicontoEconomico-Finanziario annuale, che chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 15 - PRESIDENTE

 

Il Presidente delConsiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione adogni effetto statutario e di legge.

Egli pone in atto, conla collaborazione dei Vicepresidenti, del Segretario Generale e delTesoriere, le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presiede leriunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee (dei Delegati eGenerale).

In caso di sua assenza oimpedimento, è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dalVicepresidente più anziano o "vicario". In caso di dimissioni spetta aiVicepresidenti, d’intesa con il Segretario Generale e con il Tesoriere,convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione delnuovo Presidente.

In caso di comprovatanecessità ed urgenza, o nel caso in cui non sia possibile convocare ilConsiglio Direttivo, il Presidente può, dopo aver consultato iVicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere, prenderedecisioni e provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla ratificadel Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.


ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE

 

Il Segretario Generale,nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, collabora conil Presidente e il Tesoriere nell’esecuzione delle delibere delConsiglio e delle Assemblee; sovrintende alle attività segretarialidell’Associazione e provvede all’espletamento dei vari adempimentiprevisti dallo statuto e dalla legge.

 

ART. 17 - TESORIERE

 

Il Tesoriere, nominatodal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha il compito disovrintendere, in armonia con le attribuzioni riservate allasegreteria, alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.Provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla stesura delRendiconto Economico-Finanziario annuale e del Bilancio Preventivo, ealla tutela del patrimonio sociale.

 

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisoriè composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dallaAssemblea Nazionale dei Delegati e dura in carica 3 anni.

L’elezione avviene conle modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.L’Assemblea medesima designa altresì il Presidente, scelto tra i membrieffettivi.

Il Collegio dei Revisoriha funzioni di controllo.

I Revisori assistonoalle riunioni dell’Assemblea (dei Delegati o Generale) e del ConsiglioDirettivo ed hanno diritto ad esprimere il loro parere su qualsiasiargomento posto all’ordine del giorno; hanno l’obbligo di riferireall’Assemblea (dei Delegati o Generale) nei casi di violazione di leggie del presente Statuto.

I Revisori, che possonoin ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezionee controllo, si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario, dinorma una volta ogni 3 mesi, e comunque entro 15 gg. dall’approvazionedel Rendiconto Economico-Finanziario annuale per gli opportunicontrolli e per redigere la relazione da presentare alla Assemblea deiDelegati. I revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordinedi anzianità per età, nel caso in cui questi vengano a cessare dallacarica.


ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio deiProbiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, elettidall’Assemblea Nazionale dei Delegati, anche fra i non associati, edura in carica 3 anni.

L’elezione avviene conle modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.L’Assemblea medesima designa altresì il Presidente, scelto tra i membrieffettivi.

Al Collegio deiProbiviri possono rivolgersi il Presidente del Consiglio Direttivo, glialtri organi dell’associazione ed i singoli associati.

Il Collegio deiProbiviri:

a) interpreta le normeregolamentari emanate;

b) risolve, anche qualearbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile,qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che insorgessetra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione;

c) istruisce iprocedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, alConsiglio Direttivo. I procedimenti disciplinari possono essereistruiti su iniziativa propria del Collegio oppure, su richiesta, dalPresidente, dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea, e dai singoliassociati.

Agli interessati èconcessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa; essihanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che liriguardano personalmente.

La relazione istruttoriascritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata amaggioranza assoluta dal Collegio e deve essere comunicatatempestivamente agli interessati.

I Probiviri sono tenutiall’osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio.

 

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIO, SOCIO ONORARIO ESOCIO BENEMERITO

 

Sono istituite le nominedi Presidente Onorario, Socio Onorario e Socio Benemerito.

Tali onorificenzepotranno essere assegnate con voto unanime dal Consiglio Direttivo adassociati e non, che abbiano:

  • conseguito particolari meriti neiconfronti dell’Associazione, avendone favorito l’affermazione e losviluppo;
  • contribuito allo sviluppo a varilivelli, della Economia Sociale in Italia, con particolare riferimentoal Movimento Cooperativo;
  • operato con riconosciuta perizia ecomprovata professionalità nell’area amministrativa e nelle disciplinecontabili, economico-finanziarie, di controllo gestionale, di revisionedei conti, e nell’assistenza fiscale e del lavoro.

La nomina a SocioOnorario e a Socio Benemerito ha validità per il periodo in cui restain carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; è previstotuttavia il rinnovo della nomina da parte del nuovo Consiglio.

 

 

 

TITOLO IV – PROVENTI, FONDO COMUNE E GESTIONEDELL’ASSOCIAZIONE

 

 

ART. 21 - PROVENTI E FONDO DI DOTAZIONE

 

I proventi incameratidall'Associazione costituiscono il fondo comune che è destinato allosvolgimento delle attività dell’Associazione.

Esso è costituito:

  • dal Fondo di Dotazione Patrimonialecostituito dall'ammontare delle Tasse di Ammissione "una tantum"versate dagli Associati;
  • dalle quote sociali versateannualmente dagli associati ordinari e aggregati;
  • dagli eventuali proventi generatidalle attività ed iniziative previste dall’art.3 del presente statuto;
  • da tutti i contributi e i beni mobilie immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
  • dalle eccedenze attive di gestione.

Di tale fondo non potràessere chiesta la divisione dai singoli associati durante la vitadell’Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso direcesso o di esclusione. E’ infatti vietata, anche in modo indiretto esotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi digestione.

Gli eventuali disavanzidi gestione, qualora il fondo comune fosse insufficiente, sarannocoperti nei tempi e con le modalità stabilite dall’Assemblea, dietroproposta del Consiglio Direttivo in sede di presentazione delRendiconto Economico-Finanziario annuale.

 

ART. 22 - FINANZIAMENTO

 

La tassa di ammissione(una tantum) e la quota sociale sono definite annualmente dal ConsiglioDirettivo, contestualmente alla redazione del Bilancio Preventivodell’esercizio successivo.

 

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

 

L’esercizio sociale vadal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Associazione non èresponsabile delle obbligazioni assunte al di fuori dei deliberati delConsiglio Direttivo e della Presidenza.

 

ART. 24 - COMPENSI

 

Tutte le cariche e gliincarichi previsti dal presente Statuto (Consigliere, Presidente,Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere, Sindaco, Proboviro)sono di norma a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vivesostenute.

Il tempo dedicato dagliassociati, incluso i consiglieri, ai lavori delle Commissionipermanenti o autorizzate dal Consiglio Direttivo, può essere retribuitodall’Associazione.

L’entità dei compensiper il funzionamento delle Commissioni costituisce l’oggetto di unospecifico paragrafo delle relazioni del Consiglio Direttivo sulBilancio Preventivo e sul Rendiconto Economico-Finanziario annuale.


ART. 25 - REGOLAMENTI

 

Per meglio disciplinareil funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potràelaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente allaapprovazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.

 

ART. 26 - REFERENDUM

 

Il Consiglio Direttivoha facoltà di sottoporre a votazione per categorie di Associati(ORDINARI e AGGREGATI), mediante referendum, iniziative e proposte diparticolare urgenza.

La votazione perreferendum, di norma segreta, sarà valida se vi avrà partecipato almenola metà degli iscritti nella categoria di soci ordinari e saràesecutiva solo nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza nellastessa categoria.

Potranno essere indetti,con le stesse norme, anche referendum consultivi e di singole categoriedi associati.

 

 

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTODELL’ASSOCIAZIONE

 

 

ART. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Le delibere di modificadello Statuto e di scioglimento della Associazione potranno essereprese dall’Assemblea Generale degli Associati con le modalità previstedall’art. 13 del presente Statuto.

 

ART. 28 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Il Consiglio Direttivo,qualora siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origineall’Associazione, può proporne lo scioglimento.

La deliberazione discioglimento, presa in conformità a quanto stabilito all’articoloprecedente, dovrà prevedere la nomina di un liquidatore. Ladestinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pureil patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altriEnti Non Profit che perseguono finalità analoghe, oppure a fini digenerale o pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cuiall’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversadestinazione imposta dalla legge.

 

ART. 29 - RINVIO LEGISLATIVO

 

Per quanto noncontemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge inmateria, alle quali si fa riferimento.

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Approvato dalla Assemblea Costitutiva il 9 Giugno1995.

Modificato dall’Assemblea Generale degli Associati(in adeguamento al D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460) il 19 Giugno 1998 edalle Assemblee dell’8 Aprile 2000, del 6 Aprile 2002 e dell’11 Giugno2005.

Depositato all’Ufficio Registro Atti Privati diBologna.


 

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Zambotto

IL PRESIDENTE
Gianni Bragaglia